Segnalazioni

Vuoi inoltrare formale reclamo relativo ai servizi finanziari e assicurativi?

Puoi indirizzare una lettera raccomandata all’ufficio Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia, inviarla all’indirizzo di posta elettronica certificata rec.credem@pec.gruppocredem.it o per posta elettronica alla casella recweb@credem.it oppure reclami@avverafinanziamenti.it .

 

L’Ufficio Relazioni Clientela deve rispondere entro 60 giorni ai reclami relativi ai servizi finanziari ed entro 45 giorni ai reclami in tema di distribuzione assicurativa.

Se non sarai soddisfatto dell’esito, prima di ricorrere al Giudice è possibile – ed in alcuni casi necessario – rivolgersi:

    • in caso di tematiche inerenti servizi finanziari, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella competenza dell’ABF a condizione che l’importo non sia superiore a euro 200.000,00.Per sapere come rivolgersi all’Arbitro puoi consultare la guida, il sito arbitrobancariofinanziario.it oppure rivolgerti alle Filiali della Banca d’Italia;
    • all’Arbitro Assicurativo (AAS), per tematiche di natura assicurativa che riguardino l’inosservanza delle regole di comportamento nella distribuzione dei prodotti assicurativi da parte dell’Intermediario, o l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà previsti dal contratto da parte della Compagnia Assicurativa, e/o la corresponsione di somme di denaro a titolo di risarcimento dei danni entro i seguenti limiti di valore: – fino a 300.000 euro per le polizze vita con prestazione solo in caso di morte; – fino a 150.000 euro per le altre polizze vita; – fino a 25.000 euro per le assicurazioni danni (es. casa, salute, viaggio); – fino a 2.500 euro in caso di richiesta del risarcimento del danno per responsabilità civile nel caso in cui il danneggiato abbia azione diretta nei confronti della Compagnia Assicurativa (ad esempio R.C. Auto). La procedura si svolge interamente online attraverso il portale raggiungibile all’indirizzo www.arbitroassicurativo.org, e il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dalla data del reclamo, riguardare esclusivamente fatti accaduti nei 3 anni precedenti ed avere lo stesso oggetto del reclamo, salva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno. Il ricorso all’AAS è alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento. L’avente diritto può sempre successivamente rivolgersi all’Autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni. Maggiori informazioni sulla competenza, sui presupposti e sulla modalità di ricorso all’AAS, ivi compreso il relativo regolamento, sono disponibili sul sito www.arbitroassicurativo.org.
    • in caso di tematiche inerenti a prodotti assicurativi puoi anche rivolgerti all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma (fax 06 42133206, PEC tutela.consumatore@pec.ivass.it). In caso di presentazione contemporanea anche di un ricorso all’Arbitro Assicurativo sulla medesima questione, la trattazione del reclamo da parte di IVASS si interrompe automaticamente. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili sul sito www.ivass.it. In ogni caso hai comunque la facoltà di avvalerti di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa vigente secondo le modalità descritte nella documentazione contrattuale relativa al prodotto assicurativo o nel sito internet dell’impresa di assicurazione.
    • ad un organismo di mediazione quale il Conciliatore Bancario Finanziario, attivabile senza necessità di un preventivo reclamo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it. Anche dopo la sottoscrizione del contratto, resta la possibilità di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nell’apposito registro del Ministero della Giustizia, disponibile sul sito www.giustizia.it .

Rendiconto attività di gestione dei reclami

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