12/05/2021

Detrazione per riqualificazione energetica: cos’è?

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Quando si dice cogli l’attimo, è ora di dare una nuova veste alla tua casa!

Questa agevolazione, infatti, consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires, concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Gli incentivi riconosciuti per gli interventi di efficienza energetica sono stati introdotti con il decreto-legge del 04/06/2013 n. 63. I lavori e i limiti di spesa ammessi nella detrazione fiscale, oltre agli adempimenti richiesti, sono descritti all’articolo 14 del DL n. 63/2013, che ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, fino ad arrivare all’attuale aggiornamento per mezzo della Legge di Bilancio 2021.

La Legge di Bilancio 2021, quindi, ha stabilito la proroga dell’Ecobonus (al 60% e al 50% a seconda della tipologia di intervento) insieme al Superbonus.

Nel 2020, infatti, sono state introdotte delle novità, in particolare, grazie al decreto MISE sui requisiti tecnici dei lavori detraibili e al Decreto rilancio (19 maggio 2020, n. 34), che introduce la super agevolazione Superbonus 110%.

Nel Decreto Rilancio, all’art. 119, vengono specificati gli interventi soggetti alla maxi agevolazione al 110% per i lavori di edilizia, che normalmente rientrerebbero nell’Ecobonus:

Isolamento termico superfici opache verticali, orizzontali e inclinate

Materiali isolanti in rispetto ai criteri minimi ambientali

Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda

Impianti a pompa di calore e condensazione

Impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici

Miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l’APE

Installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

Per questo motivo il Superbonus viene anche detto Ecobonus 110%, proprio perché essendo questi interventi davvero consistenti si è ritenuto opportuno agevolarli al 110%

Il Superbonus potrà essere applicato alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022, termine che è stato esteso fino al 31 dicembre 2022, se al 30 giugno sono eseguiti lavori pari almeno al 60% del progetto. Per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), i termini, alle stesse condizioni, sono il 31 dicembre 2022 e il 30 giugno 2023.

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